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Tributi Locali, la prescrizione per accertamenti e rimborso

La prescrizione dei tributi locali è uno degli argomenti che più sta a cuore ai contribuenti (e ai responsabili dell’ufficio tributi)

Soprattutto alla fine dell’anno i responsabili dell’Ufficio Tributi (e i contribuenti) fanno i conti con la prescrizione dei tributi locali. Sono molti gli enti che, sul finire dell’anno, devono fare i conti con l’anno in prescrizione e tra omesso versamento e omessa denuncia diventa un vero e proprio rebus. Capita inoltre che talvolta gli avvisi vengano recapitati ai contribuenti oltre la fatidica data del 31 dicembre e, a questo punto, il problema si capovolge: è il contribuente che affannosamente prova a capire se l’avviso di accertamento è valido oppure no.

In linea generale val la pena ricordare le i tributi locali si prescrivono in 5 anni. In particolare la normativa in materia prevede che l’avviso di accertamento per omesso o parziale versamento debba essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il versamento. Nel caso invece dell’avviso di accertamento per omessa denuncia, l’avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del 5 anno successivo a quello in cui doveva essere presentata la dichiarazione.

Per chiarezza, un avviso di accertamento per omesso o parziale versamento relativo all’anno d’imposta 2014 dovrà essere notificato entro il 31 dicembre 2019; un avviso di accertamento per omessa denuncia relativo all’anno d’imposta 2014, invece, potrà essere notificato entro il 31 dicembre 2020. La differenza tra le due ipotesi è, infatti, da rintracciare unicamente nella data ultima dell’adempimento posto a carico del contribuente. Mentre nel primo caso l’obbligazione tributaria è riferibile all’anno d’imposta (il versamento IMU per l’anno 2014 andava effettuato in acconto entro il 16 giugno e a saldo entro il 16 dicembre), nel secondo caso invece la dichiarazione andava presentata entro il 30 giugno 2015.

La prescrizione dei tributi locali: accertamento e rimborso

Ovviamente le stesse regole previste per l’avviso di accertamento valgono per l’istanza di rimborso. Il contribuente che verifichi l’errato versamento del tributo e voglia provvedere all’istanza di rimborso soggiacerà agli stessi limiti di prescrizione previsti per l’avviso di accertamento. E quindi l’istanza andrà presentata al comune entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per il quale si richiede il rimborso.

Prescrizione dei tributi, la normativa di riferimento

Più in generale il contribuente dovrà fare riferimento al principio generale previsto dall’art. 1 comma 161 della Legge 296 del 2006 secondo cui:  “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o parziali o dei ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.”

Prescrizione dei tributi, lo sdoppiamento degli effetti della notifica

Il contribuente che sia chiamato ad affrontare la questione della prescrizione dei tributi locali dovrà, inevitabilmente, fare i conti con un altro aspetto di non secondaria importanza in materia di notifica degli atti tributari. Parliamo dello sdoppiamento degli effetti della notifica, fondamentale per gli avvisi di accertamento sui tributi locali.

La scissione degli effetti della notifica discende da quanto previsto dal terzo comma dell’art. 149 del codice di procedura civile: “La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto.”  Il principio, pacifico ormai in giurisprudenza, risulta troppo spesso di difficile comprensione per i contribuenti.

In sostanza, per rendere tutto più semplice, basterà pensare che qualsiasi notificazione effettuata a mezzo del servizio postale si intende effettuata, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’agente postale mentre per il soggetto che riceve la notifica, gli effetti decorreranno unicamente dalla data della ricezione. In parole povere, per il Comune che procede all’emissione degli avvisi di accertamento la data che interrompe, di fatto, la prescrizione è quella in cui l’avviso è consegnato all’agente postale (quindi a quella del timbro postale) mentre per il contribuente i sessanta giorni decorreranno dalla data di ricezione (ovvero dalla data di notifica dell’avviso di accertamento).

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