Modello F24 per la Tassa sui Rifiuti

La TARI su Garage, Box, Cantine e Depositi

La TARI su garage, box, cantine e depositi è sempre stata motivo di frizione tra ufficio tributi e contribuente: la tassa rifiuti sui locali di deposito, però, è dovuta anche se non sono allacciate le utenze

Presupposto per l’applicazione del tributo è il possesso di locali, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti. L’elemento alla base della suscettibilità dei locali di produrre rifiuti è dunque la presenza umana, a prescindere dalla specifica destinazione d’uso degli immobili oggetto di tassazione.

Il principio, però, non è sempre stato pacifico, né nei rapporti tra contribuente e ufficio tributi né in giurisprudenza. Si è sempre ritenuto, infatti, che in assenza di allacci ai servizi di rete (energia elettrica, servizio idrico, etc.) si dovesse presumere che i locali non sia suscettibili di produrre rifiuti e, quindi, non soggetti a tassazione.

Il più recente orientamento della Corte di Cassazione sembra però deporre in senso opposto con un cambio di orientamento assolutamente evidente. Secondo quanto stabilito con la sentenza nr. 23058 del 17 settembre 2019 la mancata fornitura di energia elettrica non implica la non suscettibilità dei locali di produrre rifiuti, anzi. L’ipotesi da considerare, anche a titolo di esempio, è quella delle aree destinate a parcheggio: è assolutamente evidente che dette aree sono potenzialmente produttive di rifiuti potendosi presupporre la presenza umana.

Il principio su cui si fonda l’impianto normativo della TARI è dunque da ricercarsi nelle condizioni dei locali e non nell’uso che il contribuente intende davvero farne. Non rileverà quindi, ai fini dell’applicazione della TARI, anche su garage, box, depositi e pertinenze, il fatto che l’immobile sia effettivamente utilizzato: sarà sufficiente che sia oggettivamente utilizzazione e suscettibile di produrre rifiuti. All’atto della presentazione della dichiarazione TARI e, quindi, al momento del pagamento del modello F24 con codice tributo 3944 bene farà il contribuente a rivolgersi all’Ufficio Tributi per sanare, eventualmente, posizioni difformi rispetto a quanto stabilito dalla normativa (anche per non incorrere in sanzioni per infedele denuncia).

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