Fatturazione Elettronica Servizio Idrico

Servizio Idrico Integrato: Obbligo di Fatturazione Elettronica

Servizio Idrico Integrato, la fatturazione è solo elettronica dal 1 gennaio 2019

I comuni che gestiscono internamente il servizio idrico, o comunque gli enti gestori del servizio idrico integrato che si occupano, tra l’altro, anche della riscossione dei canoni, dovranno necessariamente ricorrere alla fatturazione elettronica. Ad essere interessata è un’amplia platea di cittadini. Si perché l’obbligo di fatturazione elettronica non riguarda esclusivamente le fatture emesse nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA ma anche quelle emesse nei confronti dei consumatori finali.

L’obbligo di fatturazione elettronica del servizio idrico integrato nei confronti di consumatori finali oltre che dei titolari di partita IVA è in vigore fin dal 1 gennaio 2019 e, ovviamente, non è un’opzione o una scelta ma un obbligo posto in capo all’Ente gestore. Inutile negare che per gli Enti Locali, e in modo particolare per i comuni (a maggior ragione se di piccole dimensioni), il processo di fatturazione dei canoni idrici è tutt’altro che semplice: alla classica emissione della bolletta dell’acqua con i classici bollettini dovrà aggiungersi il nuovo adempimento e, quindi, l’invio delle bollette potrà essere effettuato solo successivamente all’invio delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio.

Fatturazione elettronica del servizio idrico: le criticità

Le criticità più rilevanti in materia di fatturazione elettronica del servizio idrico non sono riferibili, esclusivamente, al nuovo processo di emissione delle fatture bensì alla cronica mancanza dei dati necessari all’emissione e, soprattutto, al mancato aggiornamento delle banche dati. In particolare, gli uffici deputati alla riscossione dei canoni idrici dovranno procedere non solo al reperimento dei dati necessari alla fatturazione nei confronti dei titolari di Partita IVA (codice destinatario e/o indirizzo di posta elettronica certificata) ma avranno anche l’obbligo di provvedere, in tempi celeri e brevi, anche all’aggiornamento dei dati riguardanti i consumatori finali. In questo caso la criticità più rilevante è riferibile alle mancate volture, a quei contratti intestati ancora a soggetti deceduti o a quei contratti intestati ad utenti per i quali non si dispone di un codice fiscale corretto o aggiornato.

Basti pensare che in un comune ricompreso nella fascia di abitanti tra 3000 e 5000 cittadini, il responsabile del servizio potrebbe ritrovarsi di fronte a più di 1000 utenze di cui solo il 10% riferito a titolari di partita IVA. La restante parte sarà evidentemente riferibile a consumatori finali di cui l’Ente dovrà verificare, oltre che i dati anagrafici, anche i dati fiscali. In media parliamo di almeno il 20% di possibilità di errore (e comunque la percentuale è accettabile solo in quei casi in cui i Comuni abbiano provveduto, in via preliminare, ad una prima bonifica del dato).

Se consideriamo, infine, che spesso lo stesso ufficio che si occupa di riscossione dei canoni idrici, sarà chiamato anche a gestire la riscossione dei tributi, ecco come pare del tutto evidente che l’ulteriore adempimento, di fatto, non faccia altro che peggiorare e incrementare, in maniera decisa, la mole di lavoro del personale dell’ufficio tributi.