Notifica Compiuta Giacenza Tributi Locali

La scissione degli effetti della notifica nei tributi locali

Di non poco conto il tema della scissione degli effetti della notifica degli atti tributari. Il principio, per quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, anima spesso il dibattito tra Enti Locali e contribuenti.

In relazione alla notificazione degli atti tributari è ormai pacifica l’applicazione della c.d. scissione degli effetti della notifica. Il principio, per quanto semplice, non appare di facile comprensione per i contribuenti, che spesso si vedono recapitare avvisi di accertamento successivamente allo spirare del termine dei 5 anni, avvisi che sono stati comunque affidati all’agente postale ben prima dello scadere dei termini di decadenza del potere impositivo degli Enti.

Il caso tipo è quello in cui il Comune affidi all’agente posta gli avvisi di accertamento per la notifica a dicembre e il contribuente si veda recapitare la raccomandata a gennaio (al netto, ovviamente, delle previsioni di cui all’art. 67 del Decreto Cura Italia che ha spostato in avanti di 85 giorni il termine di decadenza del potere impositivo). Nel caso di specie gli effetti della notifica decorreranno, per il notificante, dalla data di consegna all’agente postale, mentre i “famosi” 60 giorni entro cui proporre ricorso o procedere al pagamento, decorreranno per il contribuente dalla data di ricezione dell’avviso di accertamento.

Sul punto è intervenuta, da ultimo, la Suprema Corte che, a Sezioni Unite, con la Sentenza n.40543/2021, ha stabilito: “In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull’osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, trova sempre applicazione, a ciò non ostando nè la peculiare natura recettizia di tali atti nè la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l’ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell’atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente”.

Nel merito, l’art. 149 del codice di procedura civile sancisce, al terzo comma che “la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto.” A chiudere il cerchio ci pensano il comma 1 e 2 dello stesso articolo: “se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale. In tal caso l’ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto, facendovi menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest’ultimo è allegato all’originale.”

La sentenza citata in premessa, peraltro a Sezioni Unite, non fa altro che chiarire (verrebbe da dire, finalmente) una questione controversa che anima da troppo tempo il dibattito tra Comuni e contribuenti, nonostante, sempre più spesso, anche le CTP si siano espresse nel solco tracciato dalla Corte di Cassazione.

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