Il Ravvedimento Operoso nei Tributi Locali

Il ravvedimento operoso nei tributi locali: ravvedimento sprint, breve, intermedio e lungo per le tasse comunali

La prima precisazione che occorre fare quando si parla di ravvedimento operoso nei tributi locali è quella relativa ai tempi e ai termini del ravvedimento. A differenza di quanto avviene con tasse e imposte di competenza dell’Agenzia delle Entrate, per i quali è possibile parlare anche di ravvedimento oltre i due anni da quello in cui è stata commessa la violazione, per i tributi locali il ravvedimento è soltanto annuale, non potendosi configurare ipotesi di termini maggiori.

Nell’ipotesi in cui i contribuenti, per qualsiasi motivo, dovessero dimenticare di procedere entro le scadenze stabilite al pagamento dei tributi locali, potranno provvedere, stando a quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. nr. 472 del 1997, a sanare la propria posizione proprio grazie al ravvedimento operoso. Il principale presupposto, che dovrà sempre essere verificato, perché il contribuente possa godere dei benefici derivanti dal ravvedimento operoso è proprio quello previsto dal primo comma del citato articolo secondo cui “la sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.”

Il principio, per certi versi banale, prevede che il contribuente possa ricorrere al ravvedimento operoso, anche nei tributi locali, soltanto se la violazione del mancato adempimento non sia stata già accertata dall’ente o se comunque il contribuente non abbia avuto formale conoscenza del fatto che hanno avuto inizio le attività amministrative volte all’accertamento della violazione. Non avrebbe fondamento giuridico l’agevolazione del ravvedimento a quei contribuenti per i quali i comuni avessero già avviato le attività di recupero evasione.

Il ravvedimento operoso nei tributi locali

Le 4 tipologie di sanzione

Nei tributi locali, per i quali si potrà provvedere a sanare la violazione con ravvedimento operoso solo entro l’anno, il contribuente potrà ricorrere a quattro tipologie di sanzione. Andranno quindi considerati ravvedimento sprint, breve, intermedio e lungo. Per ciascuno sono previste durata e sanzioni diverse (comunque commisurate al valore della violazione e quindi dell’imposta non versata).

Per il ravvedimento sprint, il Comune dovrà verificare che il contribuente abbia sanato la violazione entro 14 giorni dalla scadenza. In questo caso sarà applicata una sanzione pari allo 0.1% dell’imposta non versata, cui andranno sommati gli interessi giornalieri con riferimento annuale. Il contribuente potrà avvalersi dell’istituto del ravvedimento breve se la violazione viene sanata tra il 15-esimo e il 30-esimo giorno dalla scadenza. In questo caso la sanzione sarà pari all’1.5% dell’imposta non versata cui andranno comunque sommati gli interessi giornalieri.

Il ravvedimento intermedio può invece essere utilizzato oltre il 30-esimo giorno dalla violazione ed entro il 90-esimo: la sanzione sarà pari all’1,67% dell’imposta non versata cui andranno sommati gli interessi giornalieri al tasso legale. Infine, l’ultima possibilità è quella del ravvedimento lungo che sarà applicabile dopo il 90-esimo giorno e comunque entro la data ultima per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in riferimento al quale andava versata l’imposta. Nei casi in cui non vige l’obbligo di dichiarazione (per esempio nei casi in cui non sia intervenuta alcuna variazione), il termine si riferisce a quello del versamento. La sanzione, in questo caso, è pari al 3,75% dell’imposta non versata, cui andranno ovviamente sommati gli interessi.

A titolo esemplificativo, per il mancato versamento della rata in acconto dell’IMU (la cui scadenza normalmente coincide con il 16 giugno), il contribuente potrà avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso fino al 16 giugno dell’anno successivo e così, per la rata a saldo, fino al 16 dicembre dell’anno successivo.

Decorso inutilmente il termine previsto per avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso e, quindi, del ravvedimento lungo, l’ufficio tributi del Comune non avrà altra possibilità che quella di applicare la sanzione per omesso/parziale versamento pari al 30% dell’imposta non versata cui andranno sommati gli interessi giornalieri al tasso di interesse legale.

La tabella riepilogativa delle sanzioni per ravvedimento operoso

RavvedimentoTerminiSanzionePeriodicità
Sprintdal primo al 14-esimo giorno0,10 %Giornaliera
Brevedal 15-esimo al 30-esimo giorno1,50 %Fissa
Intermediodal 31-esimo al 90-esimo giorno1,67 %Fissa
Lungooltre il 90-esimo giorno3,75 %Fissa

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