Il netto incremento del tasso di interesse legale dal 1 gennaio 2023 produce effetti distorsivi anche sul ravvedimento operoso: a fronte di una sanzione del 3,75% per il versamento entro un anno dalla scadenza, i contribuenti saranno chiamati a versare il 5% di interessi. È evidente quanto un simile scenario possa incidere in maniera marcata sulla compliance e sulla possibilità, prevista dalla normativa, di ravvedersi entro i termini pagando una sanzione ridotta.
Con il Decreto Ministeriale del 13 dicembre 2022, la misura del tasso di interesse legale è stata fissata al 5% con decorrenza dal 1 gennaio 2023. L’intervento, diciamo con franchezza, era atteso: le tensioni sui mercati finanziari e il generale rialzo dei tassi di interesse, l’aumento dei rendimenti dei titoli di Stato lasciavano intendere che anche gli interessi moratori sarebbero aumentati.
Lo sanno bene tutti coloro che hanno contratto un mutuo a tasso variabile ma anche chi sta per stipulare un mutuo a tasso fisso. E anche per i tributi il problema è tutt’altro che secondario. Basterà considerare una breve simulazione per rendersi conto di quanto incidano sulla determinazione del ravvedimento gli interessi. In caso di tardivo versamento dei tributi, supponiamo entro un anno dalla scadenza naturale, i contribuenti hanno la possibilità di regolarizzare la propria posizione pagando, oltre all’importo del tributo, una sanzione pari ad 1/8 del minimo edittale e, quindi, il 3,75%. Oltre alla sanzione il contribuente sarà chiamato a versare anche gli interessi, che matureranno ad un tasso del 5% su base giornaliera.
In sostanza, ci ritroveremo di fronte al paradosso di pagare una “sanzione” superiore alla sanzione stessa. È evidente quanto potrebbe pesare una simile distorsione sulle procedure conciliative dei contribuenti e sulla possibilità di procedere al pagamento in autoliquidazione senza attendere la notifica dell’avviso di accertamento esecutivo che, senza dubbio, comporterebbe un onore sensibilmente superiore per l’Ente.
Come se non bastasse, il deciso aumento del tasso di interesse legale al 5% peserà anche sulle rateizzazione degli avvisi di accertamento esecutivo. In caso di rateizzazione, l’importo è infatti maggiorato, dalla seconda rata in poi, degli interessi al tasso di interesse vigente.
E pensare che il decreto ministeriale non è certo un obbligo posto in capo al Ministro dell’Economia e delle Finanze ma bensì una facoltà; facoltà che quest’anno poteva tranquillamente non essere esercitata.
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