La Prescrizione nei Tributi Locali

La prescrizione dei tributi locali è uno degli aspetti che sta più a cuore all’ufficio tributi, troppo spesso oberato da una marea di adempimenti che ne pregiudicano l’efficacia nelle attività di accertamento e riscossione e in quelle per il recupero dell’evasione

 

I termini di prescrizione nei tributi locali sono regolati da quanto previsto dall’art. 2498 del codice civile. I tributi locali, IMU-TASI-TARI e in generale le tasse comunali, si prescrivono nel termine di cinque anni da quello in cui andava compiuto l’ultimo adempimento o dall’ultimo atto interruttivo notificato al contribuente.

 

Al riguardo toccherà distinguere tra omesso o parziale versamento e omessa denuncia. I termini di prescrizione degli avvisi di accertamento sono ovviamente diversi ma, il punto, è rintracciabile sempre e comunque nell’ultimo adempimento posto a carico del contribuente.

 

Spesso l’ufficio tributi fatica a spiegare come il termine di prescrizione dei tributi locali, nel caso dell’omessa denuncia, vada in realtà considerato come un 5+1. Per i contribuenti l’argomento non è di facile comprensione, eppure il termine ultimo per la notifica dell’avviso di accertamento per omessa denuncia va rintracciato nel quinto anno successivo a quello in cui andava presentata la dichiarazione ovvero, nel 31 dicembre del quinto anno successivo all’ultimo adempimento posto a carico del contribuente e, quindi, la data di scadenza per la presentazione della dichiarazione che normalmente va fatta coincidere con il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è intervenuta la variazione (dal 2019 per IMU e TASI il termine è stato prorogato al 31 dicembre).

 

La prescrizione nei tributi locali

Fermo restando il disposto dell’art. 2498 del codice civile, secondo cui i tributi si prescrivono in 5 anni attesa la loro natura di prestazioni periodiche, la normativa di riferimento va direttamente collegata a quanto previsto dal comma 161 della Legge nr. 296 del 2006. 

 

Dal punto di vista normativo la questione è sufficientemente chiara; recita infatti il comma 161 “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.”

 

Il disposto normativo in materia di prescrizione dei tributi locali è alquanto chiaro. I cinque anni decorrono

 

– dall’anno in cui il contribuente era tenuto all’ultimo versamento: l’ipotesi classica, per intenderci, è quella del versamento IMU a saldo. Un avviso di accertamento per omesso versamento dell’IMU da effettuarsi nell’anno 2017, sarà accertabile fino al 31 dicembre 2022

 

– dall’ultimo atto interruttivo dei termini, intendendosi in questo caso l’atto con il quale si porta effettivamente a conoscenza del contribuente il mancato adempimento: tipicamente il sollecito notificato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno in materia di Tassa Rifiuti

 

Precisazione è necessaria per l’avviso di accertamento per omessa denuncia: in questo caso l’ultimo adempimento posto in capo al contribuente è quello di presentazione della dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è intervenuta la variazione. Va da sé che per una variazione intervenuta nel corso dell’anno d’imposta 2014 andava dichiarata entro il 30 giugno 2015: il comune ha tempo per notificare l’avviso di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo e, quindi, entro il 31 dicembre 2020.

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