Fatturazione Elettronica Servizio Idrico

Prescrizione delle bollette dell’acqua in due anni

Prescrizione biennale per le bollette del servizio idrico integrato, dal 1 gennaio 2020 si cambia: diritto al corrispettivo prescritto in due anni

Ancora una gatta da pelare per i responsabili dell’Ufficio Tributi di quei comuni che gestiscono direttamente il servizio idrico integrato. Dal 1 gennaio 2020, infatti, la prescrizione del diritto al corrispettivo diventa biennale: saranno sufficienti soltanto due anni perché, in deroga a quanto previsto dall’art. 2948 del codice civile. A stabilirlo è il comma 4 dell’art. 1 della Legge nr. 205 del 2017. Il tenore letterale della norma non lascia spazio ad alcun dubbio: “Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni.” Pochissimi i dubbi, ristretto qualsiasi spazio di interpretazione.

Dal 1 gennaio 2020, stante la prescrizione biennale delle bollette del servizio idrico integrato, i Comuni dovranno dire addio ai corrispettivi relativi ai consumi maturati fino al 31 dicembre 2017 per i quali non sia stato notificato un atto interruttivo (tipicamente la raccomandata del sollecito di pagamento) entro il 31 dicembre 2019.

La portata della norma, in molti casi ignorata, non è da sottovalutare, soprattutto in quei comuni in atavico ritardo per l’emissione sia dei solleciti di pagamento sia, addirittura, delle fatture per i consumi maturati fino al 31 dicembre 2017.

Insomma, dopo l’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica anche per le bollette del servizio idrico, per il personale dell’ufficio tributi arriva il momento di fare i conti con una previsione normativa che, in molte realtà, potrebbe essere devastante. Con le attività di accertamento relative ai tributi maggiori, soprattutto in alcune aree del paese, ancora in corso, la necessità di inseguire i ritardi sulla fatturazione del servizio idrico (resa più complessa proprio dalla fatturazione elettronica) non farà altro che incrementare sensibilmente il carico di lavoro degli uffici.

La prescrizione biennale delle bollette del servizio idrico

La ratio della norma, che peraltro riguarda un notevole numero di consumatori italiani, nasce dall’esigenza di regolamentare un mercato nel quale, spesso, ci si potrebbe ritrovare davanti a bollette riferibili a consumi anche di molti mesi arretrati. Capitava non di rado che le compagnie emettessero un’unica fattura relativa a consumi registrati anche in anni precedenti causando non poche difficoltà nei consumatori. Le previsioni della Legge nr. 205 del 2017 sembrerebbero aver rivoluzionato il mercato.

L’art. 1, comma 4 della succitata legge parla chiarissimo e prevede che il diritto al pagamento nei contratti di fornitura di energia elettrica, gas o acqua non soggiace (dal 1 gennaio 2020) al termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2948 del codice civile bensì a quello biennale. Il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui l’utente è chiamato al pagamento o dalla data in cui la compagnia di gestione (e nel caso qui in esame, il Comune) era tenuto a rilevare i consumi a conguaglio (ad eccezione del caso in cui non si sia potuto procedere alla rilevazione del contatore per causa non imputabile all’azienda erogatrice ma all’utente stesso).

Ne deriva che, nel caso in cui la mancata rilevazione dei consumi non sia imputabile all’azienda erogatrice (per esempio per impossibilità di accedere ai contatori) il termine biennale inizierà a decorrere dalla data in cui è stato possibile l’accesso ai contatori e, quindi, si è resa possibile la rilevazione puntuale dei consumi.