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Pertinenza Abitazione Principale: la Distanza Massima

La definizione di pertinenza dell’abitazione principale: distanza massima e contrasti interpretativi per i locali pertinenziali

Non pochi problemi suscitano le pertinenze dell’abitazione principale e, soprattutto, la definizione della distanza massima tra abitazione di residenza e appunto pertinenza. Abbiamo già affrontato il tema della pertinenza dell’abitazione principale in altra sede ma qui proveremo ad affrontare una questione che va ben oltre la “semplice” definizione che della pertinenza dà il codice civile.

Oltre al requisito soggettivo, è necessario il rispetto del requisito oggettivo della strumentalità e complementarietà tra bene principale e bene accessorio. Sul punto interviene la circolare MEF nr. 98 del 2000.

Il principio di complementarietà e strumentalità è peraltro ampiamente chiarito dal legislatore già con l’art. 817 del codice civile. La circolare citata in premessa, però, rende ulteriormente chiaro il tenore letterale della norma: “… sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa e tale destinazione può essere effettuata da chi sia proprietario o sia titolare di un diritto reale sulla cosa principale. Per la qualificazione del concetto di pertinenza non è pertanto sufficiente il rapporto funzionale con il bene principale ma è anche necessario un elemento soggettivo consistente nella volontà effettiva del soggetto che ne abbia titolo di destinare il bene medesimo al servizio o ad ornamento del bene principale.”

Una simile definizione di pertinenza, peraltro mutuata da quanto previsto dall’art. 817 c.c., induce spesso i contribuenti in errore. Vige innanzitutto in vincolo di contiguità spaziale che i contribuenti non possono in alcun modo ignorare. Sul punto si è ampiamente espressa anche la Corte Costituzionale che ha più volte ribadito che l’aspetto della contiguità è dirimente nell’identificazione di un locale pertinenziale.

“L’esclusione dell’autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, prevista dal D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, si fonda sull’accertamento rigoroso dei presupposti di cui all’art. 817 c.c., desumibili da concreti segni esteriori dimostrativi della volontà del titolare, consistenti nel fatto oggettivo che il bene sia effettivamente posto, da parte del proprietario del fabbricato principale, a servizio (o ad ornamento) del fabbricato medesimo e che non sia possibile una diversa destinazione senza radicale trasformazione, poiché, altrimenti, sarebbe agevole per il proprietario al mero fine di godere dell’esenzione creare una destinazione pertinenziale che possa facilmente cessare senza determinare una radicale trasformazione dell’immobile stesso”.

Pertinenza dell’abitazione principale: la distanza massima

La normativa in materia di ICI prima e IMU poi non definisce la distanza massima tra abitazione principale e bene accessorio perché possa qualificarsi la nozione di pertinenza prevista dall’art. 817 del codice civile. Eppure sul tema è intervenuta la Circolare 38/E del 2005 dell’Agenzia delle Entrate che, in materia, precisa: “L’agevolazione in parola non si applica qualora la pertinenza non possa essere oggettivamente destinata in modo durevole a servizio o ornamento dell’abitazione principale, circostanza, quest’ultima, che normalmente ricorre, ad esempio, qualora il bene pertinenziale è ubicato in un punto distante o addirittura si trovi in un comune diverso da quello dove è situata la “prima casa””.

Perché un locale (di categoria C/2, C/6, C/7) possa quindi qualificarsi quale pertinenza dell’abitazione principale, occorre chiaramente che siano rispettati alcuni principi fondamentali così come definiti dalla normativa e chiariti dall’Agenzia delle Entrate con la succitata circolare. In particolare una pertinenza dell’abitazione principale è tale se è destinata in modo durevole a servizio o ornamento dell’abitazione principale.

Le pertinenze dell’abitazioni spesso motivo di contrasto

Le pertinenze dell’abitazione principale sono spesso motivo di contrasto tra ufficio tributi e contribuenti. La normativa in materia, rispetto anche a tante altre casistiche paradossalmente più complesse, è sicuramente meno lineare finendo per abbracciare anche la definizione che di pertinenza dà il codice civile. Come se non bastasse l’orientamento della giurisprudenza tributaria, soprattutto in primo grado, è alquanto altalenante: se si è sempre ritenuta pacifica la definizione di pertinenza (e il suo trattamento ai fini tributari), non di rado le commissioni tributarie provinciali finiscono per concedere ai contribuenti la possibilità di fruire, anche con una certa semplicità, di quella che è di fatto un’agevolazione fiscale (con tutti i limiti che tutto questo comporta). 

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