Dichiarazione IMU

Finanza Locale, Regolamenti e Delibere efficaci solo se pubblicate sul MEF

Pubblicità con efficacia costitutiva: è questo il senso ultimo di quanto previsto dal Decreto Crescita che attribuisce alla pubblicazione sul portale del MEF efficacia costitutiva

È con la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 che il MEF fornisce importanti chiarimenti sulla “pubblicità” delle delibere approvate dai comuni in materia di tasse e tributi locali. La pubblicazione su Finanza Locale, nell’apposita sezione dedicata a regolamenti e delibere, ha efficacia costitutiva. In mancanza, infatti, i contribuenti dovranno far riferimento alle delibere e ai regolamenti approvati nell’anno precedente. Quello che potrebbe sembrare un adempimento di poco conto per gli enti, di fatto manifesterà tutta la sua forza soprattutto in fase di accertamento.

Con la circolare nr. 2/DF del 22 novembre 2019 il Ministero fa chiarezza sulle regole cui dovranno inevitabilmente adattarsi gli enti locali nella pubblicazione delle delibere di approvazione di regolamenti, aliquote e tariffe sul sito del Dipartimento delle Finanza dedicato alla Finanza Locale. I nuovi adempimenti cui dovranno sottostare gli enti, avranno inevitabili conseguenze sul versamento dei tributi e, in mancanza, sulle attività di accertamento.

La pubblicazione sul sito web del Dipartimento delle Finanze dedicato proprio alla Finanza Locale ha, dopo l’approvazione del decreto crescita, valore di pubblicità costitutiva. Il principio, in realtà, era già in vigore ma soltanto per alcuni tributi. È il caso di IMU e TASI o, per esempio, dell’IRPEF. La pubblicazione delle delibere di approvazione dei regolamenti e delle aliquote aveva efficacia costitutiva. Ora lo stesso principio è stato esteso ai tributi locali e alle tasse comunale, senza alcuna distinzioni.

In sostanza per alcuni comuni, soprattutto quelli più virtuosi, non cambierà nulla. Per altri, invece, l’impatto sarà assolutamente rilevante e, probabilmente, esplicherà tutta la sua portata soprattutto durante le attività di accertamento dei parziali versamenti perché chiaramente, nell’ipotesi in cui l’Ente optasse per la variazione in aumento dell’aliquota, non potrà chiederne conto ai contribuenti se non ha preliminarmente provveduto alla pubblicazione delle delibera su Finanza Locale.

Per ogni tributo è quindi prevista una data entro la quale procedere all’invio delle delibere che saranno applicabili “retroattivamente” dal 1 gennaio dell’anno di approvazione solo se inviate per via telematica al MEF e se sono state approvate entro la data di approvazione del bilancio di previsione.

Tributi locali, delibere e regolamenti alla prova della trasmissione telematica

Le delibere concernenti i tributi locali sono quindi soggette a trasmissione telematica per la pubblicazione sul sito del MEF dedicato ai regolamenti e alle delibere in materia di tributi locali. La normativa, in vigore con il Decreto Crescita, prevede l’obbligo di trasmissione telematica delle delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote dal 1 gennaio 2020. Identico obbligo è previsto per le entrate delle Città Metropolitane e delle Provincia con decorrenza dal 2021.

Un obbligo simile avrà portata di non poco conto, soprattutto considerando che la nuova normativa dispone termini perentori per tutti i tributi locali e, in generale, per le entrate comunali.

Secondo quanto stabilito dal comma 15-ter le delibere di approvazione delle aliquote e i regolamenti riguardanti i tributi diversi da imposta di soggiorno, addizionale IRPEF, IMU e TASI diventeranno efficaci solo dopo la pubblicazione sul portale MEF e a condizione che questa avvenga entro il 28 ottobre di ogni anno. Gli atti andranno ovviamente trasmessi entro il 14 ottobre. Stando alle nuove previsioni normative, i versamenti che i contribuenti effettueranno in acconto, dovranno tener conto di quanto approvato nell’anno precedente.

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