Detrazione Abitazione Principale IMU e TASI

La Detrazione per Abitazione Principale ai fini IMU

Sembrava già chiaro fin dall’approvazione del DL 201/2011 ma oggi, con la sentenza della Commissione Tributaria di Rieti, viene ulteriormente fugato ogni dubbio. Fin troppo spesso i contribuenti ritengono che per godere della detrazione per abitazione principale ai fini IMU (e delle relative agevolazioni sulle pertinenze) sia sufficiente la residenza anagrafica. Eppure così non è.

La residenza anagrafica è infatti soltanto uno dei requisiti necessari ai fini del godimento delle agevolazioni garantite dalla normativa IMU per l’abitazione principale. I casi sono ovviamente tantissimi ma, in linea del tutto generale, le casistiche che l’Ufficio Tributi è spesso costretto ad affrontare solo più o meno sempre le stesse.

Non di rado capita infatti di ritrovarsi di fronte ai due coniugi, proprietari al 100% di due distinti immobili di categoria A, magari in due posti diversi che, pur residenti, considerano entrambe le abitazioni utili ai fini dell’applicazione dell’abitazione principale. Su questo punto, come del resto su moltissimi altri aspetti, la normativa in materia è piuttosto chiara.

Abitazione principale, la normativa di riferimento

Per chiarire la definizione di abitazione principale, e quindi di tutte le agevolazioni che ne derivano, partiamo proprio dalla definizione normativa della fattispecie. Secondo quanto stabilito dal terzo comma del D.L. nr. 201 del 6 dicembre 2011 “Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.” – e ancora – “Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.”

I requisiti per godere delle agevolazioni previste per l’abitazione principale ai fini IMU

I punti da sottolineare sono dunque essenzialmente tre:

  • Residenza anagrafica;
  • Dimora abituale;
  • Unica unità immobiliare.

Il requisito della residenza anagrafica appare quasi banale: per poter godere delle agevolazioni IMU per l’abitazione principale occorre, necessariamente, essere residenti nell’immobile per il quale si richiede la detrazione per abitazione principale. Essere residenti in quell’immobile non è però sufficiente.

Per comprendere meglio l’importanza della residenza anagrafica al fine di ottenere il riconoscimento delle agevolazioni previste per l’abitazione principale, occorre considerare la definizione di residenza anagrafica mutuata dall’art. 43 del codice civile: “La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.”

Ecco quella che è forse la ratio ultima della normativa IMU in materia di detrazione per abitazione principale. È la dimora abituale che qualifica non solo il concetto di residenza anagrafica (pur fondamentale ai fini del riconoscimento del diritto alla detrazione) ma la ratio stessa della previsione normativa in materia di detrazione.

Detrazione per abitazione principale ai fini IMU: la dimora abituale del nucleo familiare

Non basta però la dimora abituale del proprietario (o dei proprietari dell’immobile). L’immobile di categoria A sul quale riconoscere il diritto alla detrazione è quello in cui è verificabile, oltre che la residenza anagrafica, anche la dimora abituale del nucleo familiare.

Nonostante non se ne sentisse poi il bisogno, sul punto è intervenuta anche una recente pronuncia della Commissione Tributaria secondo cui per abitazione principale non può ritenersi necessariamente quella di residenza anagrafica ma piuttosto quella della dimora abituale del nucleo familiare.

Tocca al contribuente fornire la prova del fatto che l’abitazione principale, tipicamente quella di residenza, costituisca di fatto la dimora abituale del nucleo familiare. Nell’ipotesi in cui non si verifichi questa condizione, non spetterà il riconoscimento delle agevolazioni previste dalla normativa in materia di detrazione per abitazione principale (e delle relative pertinenze)

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4 commenti

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