Aree Edificabili - IMU e TASI

Calcolo IMU e TASI sulle Aree Fabbricabili

Il calcolo IMU sulle aree fabbricabili non è argomento semplice. Le modalità di calcolo non variano: a variare è la base imponibile e, quindi, il valore di riferimento

Uno degli argomenti più spinosi in materia di tributi locali e, generalmente, di calcolo IMU e TASI, è relativo proprio al calcolo dell’imposta sulle aree fabbricabili. Il calcolo dell’imposta da versare, a giugno e dicembre con il solito modello F24, infatti, non differisce rispetto a terreni e fabbricati ma a differire è la base imponibile. Nel caso delle aree edificabili, infatti, la base imponibile è costituita dal valore commerciale del suolo edificabile (con elevati profili di soggettività che rendono l’argomento sensibilmente più complicato).

Sono infatti molteplici gli aspetti che possono influire sul valore dell’area edificabile ai fini tributari, comprese le riduzioni correlate ad eventuali vincoli insistenti sul suolo edificatorio che potrebbero determinare una sensibile riduzione della base imponibile. La questione non è di facile soluzione né per il contribuente, né per l’Ufficio Tributi, spesso chiamato, soprattutto in fase di accertamento, a determinare il valore dell’area edificabile e, quindi, la base imponibile.

Il primo passo che può compiere il contribuente è quello di richiedere, ai competenti uffici comunali, quale sia il valore da applicare all’area edificabile. Normalmente gli enti approvano, anno dopo anno e prima dell’approvazione del bilancio, una determina con la quale vengono stabiliti i valori, al metro quadro, per le aree edificabili a seconda delle zonizzazioni dello strumento urbanistico e, quindi, del potenziale edificatorio di ciascun suolo.

In questo modo, fermo restando l’obbligo di dichiarazione, il contribuente si pone al riparo da eventuali avvisi di accertamento per omessa denuncia. L’Ente potrebbe, laddove verificasse che il valore commerciale è più elevato di quello dichiarato o laddove riscontrasse l’omesso versamento, ricorrere all’avviso di accertamento per infedele denuncia o, al massimo, per omesso versamento, applicando una sanzione rispettivamente pari al 50% o al 30%.

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