Beni Merce nei Tributi Locali

Aree Edificabili e IMU: tassazione anche se non si può costruire

È questo il frutto dell’eterna lotta tra tributaristi ed urbanisti ma, soprattutto, tra cittadini ed Enti Locali. Le aree edificabili pagano l’IMU anche se, di fatto, su quel suolo edificatorio non si potrà mai costruire un solo metro cubo.

Ad affermarlo non solo la normativa ma anche la Cassazione che, con numerose sentenze in materia, ha sostenuto la tassabilità delle aree edificabili ai fini IMU. A rilevare non è la qualificazione del suolo ma unicamente il valore venale.

E si perché a differenza di quanto avviene con immobili e terreni, nel caso delle aree edificabili la base imponibile è costituita dal valore venale (per intenderci il valore commerciale) del suolo edificatorio. Eventuali vincoli che di fatto comportino l’inedificabilità del terreno, incidono solo sulla determinazione del valore ma non sulla sua qualificazione.

Questa è spesso l’essenza delle dispute tra Ufficio Tributi e contribuenti, chiamati a più riprese (ma in modo particolare in fase di accertamento) a dibattere sull’imponibilità delle aree edificabili soggette a vincolo ai fini IMU. In sostanza va da sé che, ai fini IMU, la qualifica di area edificabile prescinde totalmente dalla reale possibilità di sfruttamento edificatorio del suolo.

A tal fine giova ricordare quanto previsto dal secondo comma dell’art. 36 del DL 223 del 2006: “… un’area e’ da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.”

Il disposto, sebbene chiaro, è spesso causa di contenzioso tra cittadini e Pubblica Amministrazione con Commissioni Tributarie e Corte di Cassazione chiamate ad esprimersi su una questione che, per quanto spinosa, pare ampiamente risolta.

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1 commento

  1. HO UN TERRENO DI 8.OOO MQ. A ULIVETO IN COMUNE MONTANO, MQ. 1.700 RICADONO NEL PRG IN ZONA EDIFICABILE. IL COMUNE HA RILASCIATO CERTIFICATO SU QUEST’AREA “PER LA PENDENZA ACCENTUATA, PER LA CONFORMAZIONE FISICA, E PER LE PRESCRIZIONI DEL P.R.G., SINGOLARMENTE RISULTANO DI DIFFICILE EDIFICAZIONE”. HO EFFETTUATO IL RICORCO CON ISTANZA DI RIESAME IN AUTOTUTELA ALL’AVVISO DI ACCERTAMENTO DELL’ANNO 2017, ME LO HANNO RIGETTATO, RISPONDENDOMI: “CHE UNA SITUAZIONE MORFOLOGICA “PARTICOLARE” NON ESCLUDE L’EDIFICABILITA’ ASSOLUTA”. NON E’ STATO FATTO SOPRALLUOGO, MENTRE PER LA CERTIFICAZIONE PRECEDENTE E’ STATO EFFETTUATO SOPRALLUOGO SUL POSTO. DOMANDA: COME POSSO FARE AD ANNULLARE IL RIGETTO DEL COMUNE?

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