Dichiarazione IMU

Accertamenti immediatamente esecutivi nei tributi locali

Accertamenti immediatamente esecutivi nei tributi locali: è questa la grande novità introdotta dalla Finanziaria nel mondo delle entrate degli enti locali

Il recupero dell’evasione sui tributi locali sarà più facile per gli enti locali, ormai alle prese con tassi di riscossione delle tasse comunali sempre più bassi. I nuovi strumenti, che saranno introdotti nel nostro ordinamento dal 1 gennaio 2020 con la Legge Finanziaria, consentiranno ai comuni di intensificare la lotta all’evasione. La novità, introdotta con il decreto fiscale collegato alla manovra, comporterà un sostanziale cambiamento nel recupero degli enti locali.

Con gli accertamenti immediatamente esecutivi, dal 1 gennaio 2020 gli enti locali dovranno rinunciare al coattivo e alle ingiunzioni fiscali. Gli avvisi di accertamento per omesso o parziale versamento o per omessa e infedele denuncia saranno equiparati a quelli emessi dall’Agenzia delle Entrate per IVA e IRPEF. Le regole in vigore da anni per l’AdE saranno dunque estese ai Comuni, alle Regioni e alle Province che, con gli accertamenti esecutivi, potranno intraprendere una nuova battaglia (ad armi pari stavolta) con i contribuenti per il recupero dei tributi locali e delle entrate patrimoniali. Gli avvisi di accertamento dovranno contenere l’intimazione al pagamento entro 60 giorni dalla notifica, ovvero entro il termine a disposizione dei contribuenti per proporre ricorso.

Accertamenti esecutivi per i tributi locali

La differenza, soprattutto rispetto agli avvisi di accertamento emessi entro il 31 dicembre 2019, è sostanziale. Quelli che saranno emessi dal 1 gennaio 2020 conterranno una vera e propria intimazione di pagamento. Il Comune, in sostanza, decorsi i termini previsti dalla normativa per la proposizione del ricorso, potrà procedere al recupero coattivo delle somme senza notificare un ulteriore atto al contribuente.

Un avviso di accertamento IMU, TASI o TARI emesso dopo il 1 gennaio 2020 consentirà ai Comuni di procedere, decorsi 120 giorni (termine necessario per il ricorso e la proposizione del reclamo/mediazione) al recupero forzoso delle somme dovute. L’Ufficio Tributi, se il contribuente destinatario di un avviso di accertamento immediatamente esecutivo non dovesse provvedere al pagamento o non dovesse proporre ricorso, dovrà procedere con il recupero coattivo e, quindi, con fermo amministrativo, con l’iscrizione di ipoteca sulla casa o direttamente con il pignoramento.

In ragione del nuovo disposto normativo, decorsi 30 giorni successivi al termine imposto per il pagamento (quindi trascorsi 90 giorni dalla notifica), i Comuni potranno procedere al recupero dei tributi locali senza procedere alla notifica della cartella esattoriale e, quindi, potranno procedere alla riscossione già dal 121-esimo giorno dalla notifica.

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