Accertamenti 2016 per IMU, TASI e TARI: termini e prescrizione

La data del 31 dicembre anche per gli avvisi di accertamento esecutivo IMU, TASI e TARI relativi all’anno d’imposta 2016 è solo un lontano ricordo: molti contribuenti sono già preparati, altri invece meno

Tutti sono abituati alla prescrizione quinquennale. La domanda che anche quest’anno sentono spesso i responsabili dell’Ufficio Tributi è sempre la stessa. I contribuenti, almeno non tutti i contribuenti, non sono a conoscenza né della proroga dell’art. 67 del Dl 18/2020 (il cosiddetto Cura Italia) né chiaramente delle note interpretative che si sono succedute nel tempo. E dunque, anche per quest’anno, la scadenza ultima, il termine di prescrizione, non può che essere fissato al 26 marzo invece del 31 dicembre.

Gli avvisi di accertamento esecutivo IMU, TASI e TARI per l’anno 2016 si prescrivono infatti non al 31 dicembre 2021 (secondo il termine ordinario) bensì il 26 marzo 2022, senza che il contribuente possa eccepire neanche che l’emissione sia avvenuta comunque entro il 31 dicembre 2021. La questione, per quanto ormai pacifica, anima il dibattito tra i contribuenti ma la situazione è sufficientemente chiara, con la Commissioni Provinciali che hanno già emesso i primi verdetti. Il termine di prescrizione degli avvisi di accertamento IMU, TASI e TARI per omesso o parziale versamento per l’anno 2016 (e per omessa dichiarazione per l’anno 2015) è fissato al 26 marzo 2022.

Il termine viene dunque spostato in avanti, proprio per effetto dell’art. 67 del DL 18/2020, di 85 giorni (e non di 84 come erroneamente riportato anche dalla circolare 11/E dell’Agenzia delle Entrate. Un importante chiarimento sulla questione è arrivato anche dall’IFEL che nell’ormai “famosa” nota del 2 novembre 2021 sui termini di notifica degli atti di accertamento esecutivi e delle ingiunzioni fiscali alla luce della sospensione del dl “cura Italia” ha provato a fare chiarezza sui termini di prescrizione degli avvisi di accertamento esecutivo per l’anno 2016 (omesso o parziale versamento) e per l’anno 2015 (omessa dichiarazione).

Il termine di prescrizione, peraltro, slitta in avanti anche per gli accertamenti relativi agli anni d’imposta successivi. Questi, dunque, i nuovi termini per la notifica da tenere in considerazione

Omesso o Parziale Versamento

  • 2016 – 26/03/2022
  • 2017 – 26/03/2023
  • 2018 – 26/03/2024
  • 2019 – 26/03/2025

Infedele-Omessa Denuncia

  • 2015 – 26/03/2022
  • 2016 – 26/03/2023
  • 2017 – 26/03/2024
  • 2018 – 26/03/2025

Un ulteriore aspetto da considerare, anche per quanto riguarda i tributi locali, è quello della scissione degli effetti della notifica. E infatti il termine ultimo per la notifica degli avvisi di accertamento, anche per i tributi locali, va considerato diverso per l’Ente che notifica (normalmente i Comuni) e per il destinatario dell’avviso. Nel primo caso, infatti, la spedizione si intende fatta nel momento della consegna all’agente postale mentre per il destinatario i termini decorreranno dalla data della consegna, intesa come quella in cui viene materialmente ricevuto l’atto.

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