Abitazione Principale IMU e TASI

La pertinenza dell’abitazione principale ai fini IMU

Uno dei problemi che più spesso affligge i contribuenti, soprattutto durante le fasi dell’accertamento, è la nozione di pertinenza e, in modo particolare, di pertinenza dell’abitazione principale. Le agevolazioni previste in materia di IMU (a patto che ricorrano le condizioni per usufruire delle agevolazioni per la “prima casa”) si estendono infatti alle pertinenze di categoria C02, C06 e C07 (una per ciascuna categoria).

La definizione di pertinenza discende però non dalla normativa in materia di Imposta Municipale Propria, bensì da quanto previsto dal codice civile. Secondo quanto previsto dall’art. 817, infatti, “Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale) sulla medesima.”

La pertinenza dell’abitazione principale ai fini IMU

La nozione di pertinenza, ai fini IMU, discende dunque da quanto previsto dal codice civile. Perché un bene possa qualificarsi quale pertinenziale ad un altro, è necessario che quindi ricorrano due presupposti:

  • oggettivo: è fondamentale il rispetto del principio di durevolezza. Il rapporto tra una pertinenza e l’abitazione principale non può e non deve avere carattere occasionale e, soprattutto, la pertinenza deve necessariamente costituire “ornamento” dell’abitazione principale. Immaginiamo, per ipotesi, il caso del C02 dichiarato inagibile. Si ritiene che in questo caso non sussista alcun rapporto tra il bene principale e la pertinenza per il fatto stesso che il “deposito” in questione non può, proprio perché temporaneamente inagibile, essere destinato durevolmente ad “ornamento” dell’abitazione principale;
  • soggettivo: il presupposto è che il proprietario (di entrambi i beni, si intende) destini di considerare la pertinenza in un rapporto di strumentalità, appunto durevole, rispetto all’abitazione principale.

Il principio è assolutamente pacifico in giurisprudenza, tanto che la Corte di Cassazione, chiamata ad esprimersi in materia, con la sentenza nr. 25128 del 30 novembre 2009 ha sancito il principio secondo cui: “Se la scelta pertinenziale non è giustificata da reali esigenze (economiche, estetiche, o di altro tipo), non può avere valenza tributaria, perché avrebbe l’unica funzione di attenuare il prelievo fiscale, eludendo il precetto che impone la tassazione in ragione della reale natura del cespite. La “simulazione” di un vincolo di pertinenza, ai sensi dell’art. 817 c.c., al fine di ottenere un risparmio fiscale va dunque inquadrato nella più ampia categoria dell’abuso di diritto (v. Cass. SS.UU. 30055/2008).”

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